Cosa sono le opposizioni e le azioni di cancellazione avverso marchi simili a nome di terzi nel mondo
Dal 2011, è possibile presentare opposizione dinanzi agli uffici preposti e nei confronti di domande di registrazione di marchio italiane che abbiano per oggetto marchi identici o simili in relazione a prodotti o servizi identici o affini. Non è un caso: l’opposizione, infatti, è quel procedimento tramite cui il titolare di un marchio o altro diritto anteriore può opporsi alla registrazione di un marchio identico o simile che ritiene lesivo dei propri diritti.

In Italia l’iter non è complesso: se l’atto di opposizione, presentato dinanzi l’UIBM, viene ritenuto ammissibile, l’UIBM stesso lo notifica al richiedente, informando le parti della possibilità di avvalersi di un periodo di riflessione di due mesi (il cosiddetto “cooling-off”) nel corso del quale possono negoziare un eventuale accordo. Se, tuttavia, questo non viene raggiunto, si entra nella fase contenziosa vera e propria, con tanto di presentazione di una domanda giudiziale di nullità o decadenza in Tribunale, che può a sua volta terminare con un’azione di cancellazione.

I vantaggi
Si tratta della prima forma di tutela con cui è possibile contrastare eventuali imitazioni o contraffazioni una volta registrato il proprio marchio. Non solo: la procedura di opposizione presenta alcuni vantaggi significativi rispetto al contenzioso innanzi all’autorità giudiziaria: quest’ultima, infatti, si caratterizza per essere notevolmente più onerosa e dilazionata nel tempo rispetto al procedimento di opposizione, per avere un risultato non certo e per l’assenza della possibilità di avvalersi di una fase di riflessione che incentiva il raggiungimento di un accordo tra le parti.

I rischi
Il mancato ricorso a questa procedura implica che non si possa sospendere immediatamente una domanda di registrazione di un marchio potenzialmente pericoloso. Questo causa diverse complicazioni alla parte offesa, la quale dovrà ricorrere a posteriori a percorsi legali più complessi (e spesso più onerosi) e a dover porre rimedio a una situazione in cui il marchio registrato posteriormente al proprio ha già provocato “danni” di immagine o di mercato.

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