Cosa sono la due diligence e le valutazioni economiche
La due diligence è un’attività che si svolge in diversi campi normativi. Per quanto riguarda quello della proprietà intellettuale, e con specifico riferimento ai marchi, la conduzione di attività di due diligence identifica l’insieme di azioni di verifica e di accertamento sulla materia che vengono svolte in occasione di operazioni aziendali straordinarie (cessioni o acquisizioni di rami, fusioni, richiesta di finanziamenti pubblici o da parte di banche o investitori) od ordinarie (ipotesi di acquisto a titolo particolare di un diritto di proprietà industriale, licenze su diritti IP).

Allo stesso tempo, la valutazione economica del portafogli marchi si rende opportuna – se non necessaria – al fine di calcolare il valore della proprietà intellettuale di un’azienda, la stessa che funge da garanzia in occasione, per esempio, di erogazione da parte degli istituti di credito.

I vantaggi
L’obiettivo della due diligence è quello di far emergere eventuali criticità che possano pregiudicare la validità e il mantenimento in vita del marchio. Solo attraverso questo tipo di ricerca è possibile sapere, per esempio, se il cedente utilizza un marchio di fatto (ossia un segno che non sia stato registrato), o un marchio scaduto, o l’esistenza o meno di segni distintivi potenzialmente in conflitto con quello oggetto di due diligence o, ancora, l’esistenza o meno di vertenze relative al marchio. Solo così un acquirente può, a buon diritto, richiedere al venditore garanzie ulteriori e specifiche.

Contestualmente, le valutazioni economiche si rendono necessarie per soddisfare esigenze di natura fiscale, finanziaria o anche solo conoscitiva in merito al proprio portafogli marchi: un metodo come un altro per riconoscere il valore di quello che è ormai un vero e proprio asset aziendale.

I rischi
Non effettuare attività di due diligence e di valutazioni economiche significa non solo avere una scarsa conoscenza di quello che è a tutti gli effetti un asset aziendale, ma anche rischiare di non conoscere (e, quindi, non applicare) i diritti spettanti agli acquirenti nei confronti dei venditori dei marchi.

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