Cosa sono la due diligence e le valutazioni economiche
Nel corso della vita di un’azienda può succedere che quest’ultima incorra in operazioni straordinarie quali il conferimento di uno o più rami, fusioni, scissioni, compravendita di titoli di proprietà industriale o ricognizioni sulla determinazione di un danno. Ebbene, in tutti questi casi, si rende necessario svolgere una duplice attività di due diligence e di valutazione economica e finanziaria di quanto in oggetto. Con il primo termine, infatti, si intende l’insieme delle verifiche svolte su un portafogli di brevetti al fine di garantire che quest’ultimo sia in ordine, facendo al tempo stesso emergere l’esistenza di eventuali pegni, trasferimenti di titolarità o trascrizioni di licenze.
Con il secondo termine, invece, si identifica il passaggio concettualmente successivo a quello della due diligence: con la valutazione economica del portafogli brevetti, infatti, noi dello Studio Legale Chioini siamo in grado di attuare un sistema di analisi multi-livello che comprende dati relativi al mercato e alla concorrenza al fine di valutare sia le spese connesse alla creazione e al mantenimento di un portafogli brevetti, sia per stimare gli introiti che ne possono derivare.
I vantaggi
Effettuare un’approfondita due diligence e potere fruire di valutazioni economiche mirate consente, a chi ne fa richiesta, di avere le idee chiare sullo stato dell’arte del portafogli brevetti di un’azienda, evitando così di incorrere in spiacevoli inconvenienti durante la vita futura del portafogli stesso. Solo in questo modo, infatti, è possibile evidenziare eventuali criticità che potrebbero pregiudicarne il mantenimento in vita, il trasferimento dei titoli o l’utilizzo da parte dell’acquirente e, conseguentemente, stilare un budget per stimare costi e ricavi futuri.
I rischi
Evitare di effettuare una due diligence può provocare diversi rischi ancora prima dell’apertura del processo negoziale: parliamo di ritardi, costi aggiuntivi, introiti minori fino alla revisione o, addirittura, all’annullamento degli accordi già firmati.