Lo Studio Legale Chioini ha acquisito una specifica competenza nei diversi ambiti del diritto di famiglia e delle procedure di volontaria giurisdizione e supporta il Cliente in ogni situazione sia stragiudiziale che giudiziale, garantendo una consulenza qualificata e un’assistenza personalizzata per quanto concerne le seguenti aree tematiche:

Separazione

La separazione legale viene stabilita tramite un provvedimento del Tribunale che autorizza i coniugi a vivere separati e regolamenta sia le questioni patrimoniali e personali, sia l’eventuale gestione e mantenimento dei figli.

In particolare, si parla di separazione legale consensuale quando tra i coniugi si crea un accordo in relazione alle condizioni (personali e patrimoniali) della separazione stessa. In questo caso, il Tribunale si limiterà a confermare tale accordo attraverso un decreto, assicurandosi quindi che vengano rispettati i diritti di ciascun coniuge e della eventuale prole.

La separazione legale giudiziale, invece, si ha quando tra i coniugi non vi è alcun accordo nella determinazione delle condizioni (personali e patrimoniali) della separazione stessa ed in questo caso è il Tribunale stesso a decretare, tramite sentenza, la separazione, imponendosi nel regolare le condizioni che tale sentenza comporta.

Inoltre:

· Modifica condizioni di separazione
Le condizioni della separazione sono tutti sempre modificabili su richiesta di parte qualora intervengano “nuove” circostanze di fatto e di diritto rispetto al momento in cui i provvedimenti sono stati assunti tali.

· Assegnazione della casa coniugale
È finalizzata alla tutela dei figli al fine per evitare loro il trauma di dover cambiare casa, quartiere, frequentazioni e abitudini di vita consolidate. Pertanto il giudice, in presenza di figli minori o maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti, assegna la casa familiare al genitore che continuerà a convivere con loro.

· Mantenimento dei figli
In caso di separazione, il giudice, a norma degli art. 316bis e 337 c.c. dispone che ciascun genitore sia obbligato, in misura proporzionale alle proprie capacità, al mantenimento dei figli, tenuto conto delle loro esigenze di vita e del contesto sociale e familiare cui appartengono, oltreché di altri criteri indicati dalla legge.

· Mantenimento del coniuge Qualora uno dei coniugi non abbia redditi propri che gli consentano di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, il giudice può imporre all’altro di versare al coniuge “non colpevole” della separazione un assegno periodico, la cui entità deve essere determinata tenendo conto dei redditi del coniuge obbligato, dei bisogni dell’altro e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

· Separazioni internazionali È la separazione che interessa le coppie di nazionalità diverse ed coppie miste o, comunque sia, che interviene tra coniugi che hanno la stessa cittadinanza ma risiedono all’estero o hanno intenzione di trasferircisi.

· Pensione di reversibilità
È la quota di pensione di cui era titolare il defunto riservata al coniuge superstite legalmente separato e titolare di un assegno di mantenimento.

· Rilascio e revoca passaporto del coniuge
Nel nostro ordinamento se si è genitori di figli minori al fine di richiedere il rilascio o il rinnovo del proprio passaporto è necessario l’assenso dell’altro genitore. In difetto, è necessario rivolgersi al giudice tutelare per ottenere la sua autorizzazione sostituiva dell’assenso dell’altro genitore. Ancora il passaporto di uno dei genitori può essere revocato su richiesta dell’altro genitore quando il titolare non è in grado di provare il suo adempimento degli obblighi di mantenimento che riguardino i figli minori.

Divorzio

Il divorzio causa lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili (se il matrimonio è stato celebrato con rito religioso): tramite il divorzio, gli effetti del matrimonio vengono interrotti definitivamente sia sul piano patrimoniale (con l’unica eccezione di dare assistenza materiale all’ex coniuge economicamente più debole) sia su quello personale (relativo, ad esempio, all’uso del cognome del marito). Solo a seguito del divorzio, il coniuge può risposarsi.

Inoltre:

· Modifica delle condizioni di divorzio
Ogni disposizione della sentenza di divorzio concernente l’affidamento dei figli e le questioni economiche può essere modificata o revocata dal Tribunale su istanza di uno dei coniugi divorziati qualora intervengano “nuove” circostanze di fatto e di diritto – rispetto al momento in cui i provvedimenti sono stati assunti.

· Mantenimento dei figli
Il giudice dispone che ciascun genitore sia obbligato, in misura proporzionale alle proprie capacità – redditi e/o patrimonio – al mantenimento dei figli anche una volta ottenuto il divorzio, tenuto conto delle esigenze di vita della prole e del contesto sociale e familiare cui appartengono.

· Mantenimento dell’ex coniuge
L’assegno divorzile è una contribuzione economica con funzione sostanzialmente assistenziale che, ove ritenuta opportuna dal Giudice, deve essere versata periodicamente all’ex coniuge.

· Accordi una tantum
In sede di divorzio la legge dà la possibilità alle parti di scegliere le modalità con cui assolvere l’obbligo patrimoniale che un ex coniuge ha nei confronti dell’altro: con l’assegno divorzile, o, in alternativa, con un’attribuzione in un’unica soluzione che può risolversi o con la corresponsione di una somma di denaro – da non dichiararsi ai fini dell’irpef – o mediante il trasferimento di un bene immobile o di altro diritto reale. Nel caso di liquidazione “una tantum” è però necessario l’accordo delle parti e l’accertamento del tribunale sulla congruità della somma offerta.

· Mantenimento del cognome maritale Con la pronuncia di divorzio la “ex” moglie perde il diritto di utilizzare il cognome maritale. È possibile però chiedere al giudice incaricato di pronunciarsi sullo scioglimento o sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio – in casi specifici – l’autorizzazione a continuare ad utilizzare il cognome dell’ex marito.

· Pensione di reversibilità
È la quota di pensione di cui era titolare il defunto riservata all’ex coniuge superstite legalmente divorziato e titolare di un assegno di mantenimento.

· Diritto al TFR
È il diritto del coniuge titolare di un assegno divorzile non passato a nuove nozze, a ottenere una percentuale, dell’indennità di fine rapporto maturata dall’ex coniuge.

· Rilascio e revoca passaporto dell’ex coniuge
Nel nostro ordinamento se si è genitori di figli minori al fine di richiedere il rilascio o il rinnovo del proprio passaporto è necessario l’assenso dell’altro genitore. In difetto, è necessario rivolgersi al giudice tutelare. Ancora il passaporto di uno dei genitori può essere revocato su richiesta dell’altro genitore quando il titolare non è in grado di provare il suo adempimento degli obblighi di mantenimento che riguardino i figli minori.

Negoziazione assistita

Dal 2014 è entrata in vigore la negoziazione assistita. In presenza di determinati requisiti, tale procedimento offre la possibilità per i coniugi di separarsi o divorziare trovando un accordo consensuale, senza sostanzialmente adire il Tribunale. La procedura è applicabile sia in presenza che in assenza di figli ed è necessario l’ausilio e la rappresentanza da parte di un avvocato. Nel caso in cui non vi siano dei figli, l’accordo raggiunto, sottoscritto ed autenticato dai legali delle parti, è sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale fornisce il nulla osta, ottenuto il quale si trasmette l’accordo all’Ufficiale di Stato civile, il quale provvede agli adempimenti successivi necessari. Se vi sono dei figli, il Procuratore della Repubblica autorizza l’accordo, solo se esso è rispondente all’interesse dei figli. La negoziazione assistita, in presenza di determinati requisiti, permette un’accelerazione significativa dei tempi.

Lo Studio Legale Chioini assisterà il cliente in tutte le fasi necessarie ad addivenire alla separazione e al divorzio tra i coniugi.

Lo Studio inoltre garantisce una consulenza qualificata nelle seguenti aree tematiche:

· Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno
· affidamento dei minori
· assegnazione e divisione della casa familiare
· diritto di visita per genitori e parenti
· determinazione del tenore di vita
· eredità
· successioni
· divisione e scioglimento della comunione

L’Avv. Fabiana Chioini è altresì iscritta nelle liste del Patrocinio a Spese dello Stato.

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